IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42 della legge 19 febbraio 1992, n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  89/686/CEE  del
Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia  di  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e
del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 Campo di applicazione e definizione 
  1. Le norme del presente decreto si  applicano  ai  dispositivi  di
protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI. 
  2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i  prodotti
che hanno la funzione di salvaguardare la  persona  che  l'indossi  o
comunque li porti con se' da rischi per la salute e la sicurezza. 
  3. Sono anche considerati DPI: 
    a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati  ad  opera
del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o piu' rischi
simultanei; 
    b) un DPI collegato, anche se  separabile,  ad  un  prodotto  non
specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi
o lo porti con se'; 
    c)  i  componenti  intercambiabili  di   un   DPI,   utilizzabili
esclusivamente quali parti di quest'ultimo e  indispensabili  per  il
suo corretto funzionamento; 
    d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno,
commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad
essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio. 
  4. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente  decreto  i
DPI riportati nell'allegato I. 
 
          AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
          comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.